Quali sono le novità del DM 171/2022? Cosa è il repertorio degli organismi paritetici? Quando arriverà l’Accordo Unico in materia di formazione? Quali altre novità sono attese?
Per saperne di più proponiamo l’intervista realizzata da Tiziano Manduto di PuntoSicuro, il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro a Cinzia Frascheri, responsabile nazionale salute e sicurezza Cisl.
Partiamo da una novità, il Decreto 171 dell’11 ottobre 2022, concernente l’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici. Ricordiamo ai nostri lettori chi sono e che funzioni hanno gli organismi paritetici…
Cinzia Frascheri: Intanto gli organismi paritetici non sono una novità. Gli organismi paritetici nascevano già con il decreto 626/1994. Molto spesso lo si dimentica, ma in realtà erano già previsti nel 626 anche se in una forma minima, come era un po’ tutto l’impianto del 626. (…)
Nel decreto 81 gli organismi paritetici trovano questa loro esplosione e questo senso fondamentale del ruolo che gli è stato attribuito. E ricordiamo, appunto, che al di là della definizione che noi troviamo all’articolo 2, primo comma [1] (…), la cosa importante è tutta l’articolazione dell’articolo 51, articolazione dell’articolo 51 che, diciamo, si basa su due focus.
Ad esempio l’essere un soggetto, quindi un organismo, a componente paritetica; quindi espressione della parte sindacale e della parte datoriale che collaborano insieme e lavorano in maniera strutturata e costante insieme, a supporto della rappresentanza e delle imprese.
L’organismo è un supporto sia di natura tecnica, formativa, organizzativa, ma, soprattutto, in realtà, ha anche la funzione di aiutare le aziende nel percorso di prevenzione, sempre chiaramente su richiesta delle aziende, anche con la funzione, ancora oggi un po’ particolare, nel senso che non è ancora così sviluppata, dell’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione. Un elemento, questo, che è ancora poco conosciuto ma è di grande rilievo.
Altro asse importante, che noi troviamo nell’articolo 51, che è stato rafforzato proprio dal decreto che lei stava richiamando, è quello relativo alla funzione di interazione tra gli organismi paritetici e gli enti, diciamo, preposti al controllo e, al contempo, alla gestione della prevenzione. (…)
Il repertorio sembrava, come lei aveva dichiarato in passato ai nostri microfoni, essere raggiungibile già nel 2013. Perché ci sono voluti tutti questi anni? E come possiamo definire un “repertorio”?
C.F.: (…) Il ritardo normativo è un ritardo che poi, alla fine, forse è stato utile. Utile perché in quel momento si stava preparando, presso la Commissione Consultiva, un decreto (…), però ci si scontrava con il problema (…) relativo al fatto che manca una legge sulla rappresentatività, che è poi l’elemento nodale della titolarità all’essere denominati “organismi paritetici”.
In quel momento c’era, come ancora oggi, c’erano circolari ministeriali che già si pronunciavano, c’era tutta la giurisprudenza, ma di per sé non si riuscivano a trovare dei criteri che fossero stringenti. (…)
Quindi arrivo alla seconda domanda. Che cos’è un repertorio?
Un repertorio non è un elenco, non è in realtà solo un albo dove, di per sé, ci si chiede di iscriversi e ci si iscrive, perché sennò perde di natura specifica, riguardo a quello che è repertorio.
Il repertorio – e il decreto 171 lo dice in maniera chiara – è un elenco, ma è un elenco dove, di per sé, vi si entra se si ha la titolarità di quelli che sono i criteri previsti. (…) E uno può anche non avere più i criteri, perché infatti, come scritto espressamente nel decreto 171, ogni tre anni anche a chi è iscritto viene richiesta la conferma del possesso dei criteri.
Quindi è proprio un elenco, ma che, sotto l’egida del Ministero, può contenere solo chi rispetta i criteri previsti.
In una precedente intervista aveva sottolineato che questo decreto avrebbe azzerato gli organismi fasulli. Sarà effettivamente così? A suo parere quali sono i punti qualificanti di questa norma e i criteri importanti per dare titolarità agli organismi?
C.F.: (…) Finalmente con questo repertorio e con i criteri che sono all’interno (…) si andrà a fare, diciamo, pulizia del mercato e, quindi, assolutamente ad escludere dal mercato alcune realtà, non tanto il fatto di non potranno operare, ma il fatto che non potranno titolarsi “organismo paritetico”.
Questo è un passaggio molto delicato e molto importante e ci tengo a chiarirlo.
Non c’è una sanzione diretta, all’essere o meno organismo paritetico che può operare. Quindi non c’è un far fuori chi, anche non chiamandosi “organismo paritetico” o chiamandosi “organismo paritetico” in maniera fasulla, va a svolgere le attività di supporto alle imprese o di formazione. (…)
Oggi o sei nel repertorio o non sei organismo paritetico: quindi per le aziende il repertorio sarà importante, perché oggi molte aziende, anche ignare di affidarsi a organismi paritetici non titolati, troveranno chiarezza e potranno verificare nel repertorio se un organismo paritetico a cui si fa riferimento, a cui si aderisce, è effettivamente un ‘organismo paritetico’ (…).
I criteri del decreto sono quelli che vi attendevate?
C.F.: Si sono quelli che ci attendevamo, ma, non svelo niente, sono stati in realtà elaborati, con un lungo lavoro che è stato fatto con il Ministero, con l’ufficio legislativo, insieme. (…) Poi chiaro, il legislatore, in ultimo, ha tirato le fila e ha deciso cosa ritenesse più opportuno. Però c’è stato un lavoro molto molto serrato.
Ricordiamo le modifiche apportate dal decreto-legge 146, come convertito dalla Legge 215, all’art.51 del Decreto 81 in tema di organismi paritetici…
C.F.: Il repertorio è l’aspetto più importante che il decreto ha introdotto nell’articolo 51, ma ha rafforzato – non tanto introdotto, ma rafforzato – la comunicazione, i flussi comunicativi tra organismi paritetici (titolati, in questo caso, quelli da “repertorio”) e le istituzioni. Cioè nel senso che ha introdotto (…) una comunicazione relativamente agli RLST, agli organi di vigilanza, ma, soprattutto, all’INAIL e, specificatamente, all’INL (l’Ispettorato nazionale) (…).
Perché è importante? Perché anche qui è stato introdotto un comma specifico, che si collega quindi in combinato disposto con questo che stavo richiamando, perché è scritto espressamente che la comunicazione potrà essere oggetto per andare a stabilire dei criteri per la programmazione e pianificazione sia delle attività di vigilanza che delle scelte relative alla premialità dell’Inail. (…)
Facciamo il punto sulle altre novità attese in materia di sicurezza, ma decisamente in ritardo. A che punto sono i lavori sull’Accordo Unico in materia di formazione alla sicurezza? A suo parere quando si potrà arrivare ad un testo condiviso?
C.F.: Siamo in attesa (…), noi (come Parti Sociali, ndR) siamo stati coinvolti, ma la partita è in mano in primis al Coordinamento delle Regioni (…) e ai Ministeri competenti (Salute e Lavoro).
Questo ritardo comincia a diventare importante. Molti avevano chiaro che, di per sé, a giugno l’Accordo unico non sarebbe stato emanato. Ma da giugno ad oggi è passato molto tempo.
E stiamo parlando di un tema di grandissima importanza. Stiamo parlando anche di un tempo in cui c’è veramente un nuovo caos nella formazione, perché abbiamo questa formazione sincrona.
È vero che l’ispettorato ha emanato una circolare chiarendo che la formazione sincrona ha la stessa validità (…), ma abbiamo ancora tutta una serie di punti non chiariti che andrebbero assolutamente messi in ordine.
Lo stesso riguarda, in realtà, anche la formazione dei preposti, visto che – parliamo sempre di novità – la legge 215 ha introdotto tutta una serie di restringimenti di maglie sulla figura del preposto e quindi sulla formazione. Anche in questo caso è chiaro che è norma vigente, perché la norma non aspetta l’Accordo, però mancano i contenuti.
Cioè si parla dell’aggiornamento ogni due anni, della formazione in presenza, però mancano i contenuti di questa nuova formazione di questo ruolo rafforzato. E quindi è urgente che l’Accordo esca.
Quando uscirà? Non riesco a darle assolutamente una previsione, ma a sentore, (…) questo Babbo Natale non ci porterà sicuramente l’Accordo.
Passerà in Commissione Consultiva anche una bozza definitiva dell’Accordo Unico?
C.F.: In realtà la Commissione Consultiva è un po’ tempo che non si che riunisce perché il passaggio del nuovo Governo, del Ministro, ha determinato e ha inciso sulle attività della Commissione Consultiva. Però abbiamo continuato a lavorare, per quanto possibile, col Coordinamento delle Regioni come Parti Sociali (…).
In questo caso l’Accordo passerà assolutamente in Commissione Consultiva e si spera di poter lavorare non solo ad un’ultima bozza, ma di poter lavorare ad una bozza che sia un semilavorato e che poi necessariamente debba essere raffinata.
Ci sono, infine, altre normative, documenti attesi, in materia di sicurezza, a cui magari state lavorando in sede di Commissione Consultiva?
C.F.: Intanto c’è l’argomento della formazione che non è secondario, perché, mi consenta di ricordare, che oltre a tutto quello che vuol dire il rivedere un testo che va ad armonizzare tutti gli accordi, ci sono dei punti che noi, come organizzazioni sindacali – Cgil Cisl e Uil – abbiamo da sempre voluto. Nella nostra piattaforma, sia di 2 anni fa, ma anche nel maggio scorso, avevamo richiesto che ci fosse l’introduzione dell’obbligatorietà della formazione di tutti i datori di lavoro e questo nella legge 215 l’abbiamo trovato. E quindi già questa è una novità importante.
Ma noi stavamo lavorando, e quindi adesso riprenderemo quando la Commissione Consultiva riprenderà appieno la sua attività, alla qualificazione delle imprese.
(…) La qualificazione delle imprese è un elemento di prevenzione e permette anche una stretta delle maglie nei riguardi del drammatico fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. (…) La qualificazione delle imprese diventa determinante è fondamentale.
E parliamo di qualificazione delle imprese: attenzione a non considerarla sinonimo di “patente a punti”. C’è questa abitudine di considerarli sinonimi: la patente a punti è un metodo di qualificazione delle imprese, ma che non sarà l’unico metodo che non andremo ad utilizzare per decidere se un’impresa è qualificata o no.
Quindi parliamo di patente punti perché è stato il primo metodo utilizzato anche nel settore dell’edilizia, ma non sarà un unico metodo.
Insomma, in definitiva, non confondiamo “patente a punti” e “qualificazione delle imprese” perché la qualificazione è una questione molto più complessa.
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